Medicina del Lavoro

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La medicina del Lavoro è la branca medica che si occupa della salute dei lavoratori; si avvale di Medici specialisti e Competenti che, in base a leggi specifiche, procedono ad una valutazione dell'ambiente lavorativo attraverso un sopralluogo in azienda idoneo a mettere in evidenza i rischi derivanti da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), chimici (sostanze tossiche o nocive)  e biologici nonchè dalla movimentazione manuale dei carichi dalla postura e dalla ripetitività dei gesti. I lavoratori vengono sottoposti a visita medica e ove la legge lo prevede, ad esami ematochimici, audiometrici, spirometrici radiologici, cardiologici.

Chi è il Medico Competente ?

Il Medico Competente, in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro, deve partecipare a continui programmi di aggiornamento e deve essere iscritto all’Elenco dei Medici Competenti istituito presso il ministero della salute. Il medico dipendente da una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non puo prestare ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente.
Il Medico Competente viene scelto e nominato dal datore di lavoro che gli assicura le condizioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti in piena autonomia, avvalendosi anche di altri medici specialisti.

Cos'è la sorveglianza sanitaria ?

La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto. Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:

  1. 1. visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
  2. visita medica periodica: é diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;
  3. visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sara onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria.
  4. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
     a) idoneità;
     b) idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
     c) inidoneità temporanea;
     d) inidoneità permanente.

 

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